PARTE
PRIMA - STRUTTURA
ART. 1 - COSTITUZIONE, NATURA, SEDE
È costituita, tra chi vi aderisce, l’associazione
denominata “Associazione Nazionale San Rocco
Italia”, avente la propria sede legale in
29010 Sarmato (PC) - via Fontana (Casa di
San Rocco), sede che, per fondati motivi
logistici, può essere liberamente spostata
sul territorio nazionale, con apposita deliberazione.
L’Associazione ha durata illimitata, è apolitica,
non ha finalità di lucro ed ha ordinamento
democratico. Essa si configura come associazione
di promozione sociale ai sensi della Legge
383/2000 è regolata dalle norme civili,
pur presentando una ispirazione religiosa
cristiana che le deriva dalla figura del
suo Santo Titolare e Patrono. Per le sue
caratteristiche, l'Associazione è dunque
aperta all'adesione di chiunque sia interessato,
a qualunque titolo, alle sue attività -
come meglio precisato nel successivo art.
4 - senza discriminazioni di ordine sociale,
politico, religioso, culturale, di sesso
o di razza. Possono essere attivate Sezioni
dell’Associazione stessa sul suolo nazionale
od in altre Nazioni dove vi siano italiani,
per una più capillare presenza ed immediatezza
di azione sul territorio od in specifici
contesti sociali. Ogni Sezione si doterà
di appositi Statuto e Regolamento interno
di gestione, tenuto conto delle norme del
presente Statuto e del relativo Regolamento
attuativo, che ogni Sezione è tenuta ad
accettare e recepire per poter venire validamente
aggregata all’Associazione Nazionale. L’Associazione
Nazionale è aggregata all’ “Association
Internationale Saint Roch” che ha sede in
Montpellier (France).
ART. 2 - SCOPI
In relazione alla sua attività di promozione
sociale e di solidarietà essa è tenuta all’esclusivo
perseguimento di finalità di utilità sociale.
Sono suoi scopi:
1) far conoscere, riscoprire, riattualizzare
dove si è devitalizzata, e diffondere l’autentica
figura di San Rocco, i suoi carisma, messaggio
ed esempio, sia sul piano sociale e culturale,
che negli aspetti concernenti l’ispirazione
religiosa dell’Associazione, con iniziative
idonee al tempo ed al luogo, cercando di
vivere e far vivere questi aspetti in tutti
gli ambiti dove è possibile presentarli e/o proporli;
2)incentivare lo studio della figura di
San Rocco e delle espressioni (vita, leggenda,
arte, genuina religiosità popolare,
cultura materiale, ecc.) che da essa scaturiscono,
istituendo all’interno dell’Associazione
stessa un apposito “Comitato Internazionale
storico-scientifico per gli Studi su San
Rocco” ; e svolgendo in via prevalente
attività editoriale, segnatamente
con la pubblicazione di una propria rivista
specialistica e la gestione in proprio di
un portale Internet, entrambi a diffusione
ed accesso gratuiti;
3) favorire l’incontro, lo scambio e l’armonizzazione
di realtà ed esperienze tra tutti coloro
-persone o enti- che si riconoscono nella
figura del Santo Taumaturgo di Montpellier
e fornire loro, se del caso, consulenza
ed assistenza finalizzate a questo obiettivo;
4) svolgere attività di promozione e solidarietà
sociale, e coordinare le azioni caritative
assunte in funzione delle attività solidali
indicate;
5) gestire e sostenere - assieme ed in accordo con l’Association Internationale Saint Roch di Montpellier e possibili altri idonei soggetti compartecipanti, di volta in volta debitamente individuati, gli scambi, cammini, progetti, atti, ecc. tra la Francia, l’Italia, ed altre nazioni in cui vi siano italiani o comunque culto rocchiano e relativi flussi e/o vie di pellegrinaggio, e la presenza italiana alle manifestazioni organizzate in Francia o in altre nazioni di volta in volta individuate;
6) creare sinergie assieme all’Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco in Venezia ed in accordo con essa, a favore dei sodalizi simili diffusi nell’intero mondo cattolico, salvi i rispettivi ordinamenti di pertinenza delle due fattispecie di associazione;
7) realizzare periodicamente il proprio Congresso nonché altri convegni, concorsi, incontri ed eventi finalizzati sia alla ricerca socio-culturale che a quella etico-spirituale connessa con l’ispirazione cristiana dell’associazione;
8) costituire - almeno per i propri aderenti - punto di riferimento e di confederazione non occasionali per il perseguimento e la tutela dei fini comuni associativi, e far sviluppare relazioni d’amicizia e spirito associativo tra i membri dell’Associazione stessa e coloro che entrano in contatto con essa, coordinando tutti questi aspetti tra di loro e con i soggetti terzi con cui l’Associazione interagisce e/o sviluppa sinergie;
9) fornire patrocinio all’organizzazione (od anche assumere direttamente l’organizzazione) di tutti quegli eventi che hanno per oggetto - in tutto o in parte - la figura, l’opera, l’esempio ed i riflessi “sul campo” di San Rocco di Montpellier (sia a carattere nazionale che internazionale);
10) gestire gli spazi e gli eventi consoni per la propria attività;
11) svolgere ed organizzare altre attività di promozione sociale, anche se non specificamente ancora individuate nel contesto del presente statuto, finalizzate al perseguimento dei propri scopi.
Tutte le attività descritte sono svolte nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
Ogni sostanziale modifica delle finalità e delle attività associative comporta la revisione della fisionomia giuridica dell’Associazione.
ART. 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione -da cui
essa trae le risorse economiche per il proprio
funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività- è costituito dai beni
mobili ed immobili legittimamente pervenuti,
nonché da tutte le altre eventuali entrate
derivanti da: - quote e contributi degli
associati; - eredità, donazioni, legati;
- contributi dello Stato, delle regioni,
di enti locali, di enti od istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fini statutari; - contributi dell’Unione
Europea e di organismi internazionali; -
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; - proventi delle cessioni
di beni e servizi agli associati ed ai terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale
o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e
di terzi; - entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità
sociali dell’associazionismo di promozione
sociale. I fondi così raccolti saranno esclusivamente
impegnati per gli scopi associativi, escluso
ogni vantaggio patrimoniale per gli associati
o per gli altri partners. Gli scopi associativi
costituiscono vincolo di destinazione dei
fondi. Anche gli utili ed avanzi di gestione
non devono essere tesaurizzati e non possono
essere distribuiti neppure in modo indiretto
e differito tra gli associati ma devono
essere impiegati nella realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. L’Associazione provvede
annualmente e sistematicamente a devolvere
i suoi fondi -secondo un piano di riparto
preventivamente individuato e deliberato-
per sostenere il conseguimento dei suoi
scopi, con la precisazione che i fondi verranno
raccolti distinguendo tra quelli per l’attività
di promozione e solidarietà sociale, e quelli
per la gestione associativa: tale destinazione
di fondi non può essere modificata, tenuto
conto della volontà degli offerenti, degli
scopi da raggiungere e delle delibere assembleari
prese a seguito ed in funzione di tali indicazioni.
L'esercizio finanziario dell’Associazione
ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Il suo rendiconto
è reso pubblico mediante comunicazione scritta
a tutti gli interessati, da effettuarsi
entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio.
PARTE SECONDA
– PARTECIPAZIONE
ART. 4 - ASSOCIATI
EFFETTIVI
Possono far parte dell’Associazione, che
con grato animo è disposta ad accoglierle:
1) persone fisiche che godano di indiscutibili
onorabilità e reputazione, interessate alle
attività associative sia a motivo dell’ispirazione
religiosa del sodalizio che per qualunque
altra motivazione verso le sue diverse attività,
come espresso dal comma 3 dell’articolo
1 del presente Statuto, e 2) persone giuridiche
private senza scopo di lucro od economico,
le quali tutte perseguano od intendano perseguire,
condividere e sostenere scopi comuni o affini
a quelli dell’Associazione, secondo la realtà
che rappresentano. La domanda di adesione
all’Associazione va presentata personalmente
dall’interessato ed è soggetta al vaglio
del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Coloro che (previa positiva istruttoria
della domanda di adesione) assumono l'impegno
del servizio nelle opere dell’Associazione
ne divengono associati effettivi; essi costituiscono
il corpo organico-funzionale dell'Associazione,
di cui posseggono tutti i relativi diritti
e doveri, e partecipano all'Assemblea con
voce deliberativa e voto attivo e passivo.
L’adesione all’Associazione è gratuita,
tuttavia, funzionalmente all’individuazione
degli associati, si intende associato effettivo
chi dimostra la sua partecipazione non da
“semplice spettatore” ad almeno una iniziativa
associativa annuale, e la sostiene sia con
oblazione in denaro che con altre forme
personali o reali di sussidio, da valere
come quota associativa annuale. L’Associazione
potrà fissare una quota minima di adesione
o raccolte straordinarie di fondi per finanziare
le proprie attività: in questo caso, ai
fini deliberativi assembleari, si intenderà
quindi in regola con l’adesione chi avrà
provveduto almeno in tal senso, secondo
quanto fissato dall’Associazione stessa,
salvo restando chi provveda a tale adempimento
attraverso le forme di adesione e sostegno
previste dal comma precedente. La qualifica
di associato si desume dal Registro degli
Associati tenuto dall’Associazione nonchè
dall’apposito documento di adesione (da
rimettere all’interessato) aggiornato annualmente
in base ai riscontri effettuati dal Consiglio
tenendo conto di quanto disposto dal precedente
comma. Anche i riconoscimenti ed i titoli
onorifici di cui agli articoli 5 et 6 di
cui infra, del presente statuto, devono
essere attestati nella stessa maniera. La
qualità di associato non è in alcun modo
trasmissibile ad eredi del titolare od a
suoi aventi causa, per nessun motivo, sia
inter vivos che mortis causa (art. 24, §
1, Cod. Civ.), così come non sono trasmissibili
le cariche o gli incarichi ricoperti, od
i riconoscimenti onorifici ricevuti. L’eventuale
quota associativa non è rivalutabile. Se
non ha assunto l’obbligo di farne parte
per un tempo determinato, ogni associato
può sempre recedere dall’Associazione, purché
lo comunichi per iscritto con un debito
preavviso (art. 24, § 2, Cod. Civ.), motivando,
per quanto possibile, la sua decisione.
Tuttavia gli amministratori non possono
arbitrariamente dimettersi con effetto immediato,
ché se dalla loro dimissione deriva danno
all’Associazione, sono tenuti al risarcimento.
Ai fini della sua esistenza, l’Associazione
resta validamente costituita e capace di
operare finché ne fanno parte un numero
di associati effettivi pari ad almeno il
doppio più uno dei Consiglieri. In questa
computazione non si include chi è solo “associato
onorario” o “sostenitore” dell’Associazione.
Gli associati effettivi che perdono o revocano
le qualità o requisiti richiesti, non possono
far parte dell’Associazione Nazionale e
ne vengono dimessi previa ratifica da parte
dell’Assemblea Generale dell’Associazione,
salva la facoltà, per i destinatari di tale
provvedimento, di appellarsi alla stessa
Assemblea Generale. Questa procedura si
applica anche per revocare l’aggregazione
delle Sezioni locali all’Associazione Nazionale.
ART. 5 - RICONOSCIMENTI
Al solo fine di promuovere una sana emulazione
nella realizzazione dei fini e delle opere
associativi, il Consiglio, e solo esso,
in modo collegiale (mai su proposta di singoli
suoi componenti) può conferire (anche su
proposta dell'Assemblea o di altri organi,
comunque mai a seguito di iniziative personali)
riconoscimenti “ad personam" -aventi esclusivo
carattere morale- ad iscritti all’Associazione
distintisi per esemplarità nell’esercizio
degli obiettivi associativi stessi, od assegnare
il titolo di “associato onorario” agli Amici
di San Rocco (ossia a persone che non fanno
parte dell’Associazione ma che hanno con
essa particolare legame o benemerenza).
Tutto ciò deve avvenire previa apposita
delibera motivata, ratificata dall'Assemblea.
Il conferimento di distinzioni non dà assolutamente
nessuna prerogativa speciale né nessun diritto
di far automaticamente parte del Consiglio
o di restarne membro a vita, né diritto
di voto deliberativo, nonostante qualsiasi
fattispecie contraria. Il conferimento della
qualifica di associato onorario non dà parimenti
assolutamente nessuna prerogativa speciale
né nessun diritto di far parte dell’Associazione
come iscritto effettivo, e non conferisce
alcun diritto di voto.
ART. 6 – SOSTEGNO
Coloro che manifestano di non voler assumere
gli impegni né di partecipare regolarmente
alla vita associativa ma si fanno dovere
di sostenerne le attività e l'azione col
loro contributo morale e materiale ne divengono
sostenitori; date però le loro limitazioni,
non possono ovviamente essere qualificati
come associati effettivi né votare ed essere
eletti alle cariche di Consiglio e (salvo
il diritto di esprimersi su ciò che li riguarda
direttamente) nelle Assemblee hanno solo
voce consultiva. L’Associazione da parte
sua intende collaborare, nei limiti previsti
dalle leggi vigenti in materia di associazioni
di promozione sociale, anche con istituzioni
pubbliche (quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, gli enti locali) e private
che vogliano, attraverso forme di compartecipazione,
sostenere iniziative e programmi interdisciplinari
realizzati nel perseguimento delle attività
statutarie.
PARTE TERZA
– ORGANIZZAZIONE
ART.
7 - ORGANO DELIBERATIVO E SUOI COMPITI
L'Assemblea Generale é il supremo organo
deliberativo dell’Associazione. I suoi compiti
sono:
A) discutere tutte le iniziative ed i programmi
della vita associativa, e deliberare circa
i modi ed i tempi della loro realizzazione;
B) approvare i bilanci preventivi e consuntivi,
che devono quindi essere resi pubblici agli
associati (il mancato adempimento di queste
disposizioni richiama i Consiglieri alle
loro responsabilità e rende invalido il
Bilancio finché non é approvato nei modi
di legge e di Statuto);
C) eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione
votandone i nominativi tra tutti gli associati
effettivi in regola con la loro adesione
associativa;
D) valutare, su indicazione del Consiglio,
tutte le situazioni riguardanti lo status
degli iscritti come indicato dall’ultimo
comma dell’articolo 4 del presente statuto;
E) esaminare tutti gli atti e gli interventi
di straordinaria amministrazione e deliberare
in proposito;
F) approvare annualmente gli interventi
socio-caritativi e la relativa destinazione
dell’apposita parte dei fondi associativi,
proposta dal Consiglio;
G) approvare eventuali modifiche statutarie,
salvo non siano già operanti per legge;
H) deliberare, in generale, in tutt¹e le
materie di sua competenza.
ART. 8 - CONVOCAZIONI
ASSEMBLEARI
L'Assemblea Generale é convocata con un
preavviso di almeno 1 mese, mediante comunicazione
debitamente firmata dal Presidente, contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo di riunione nonché degli argomenti
da trattare, inviata ad ogni associato effettivo
per via cartacea od informatica. L'Assemblea
Generale si riunisce in seduta Ordinaria
almeno una volta l'anno, tenuto conto dei
seguenti adempimenti: - che entro il primo
quadrimestre dell’anno devono essere discussi
ed approvati tutti i programmi e bilanci
consuntivi dell'anno precedente, e che -
al massimo entro l’ultimo quadrimestre dell’anno
devono essere discussi ed approvati tutti
i programmi e bilanci preventivi dell'anno
successivo. Per agevolare la partecipazione
degli iscritti, le Assemblee si tengono
di norma in concomitanza con una manifestazione
associativa (convegni, concorsi, incontri,
ecc.). Luogo e data di riunione, ed ordine
di esame dei punti all’O.d.G. possono essere
modificabili in funzione delle contingenze
cui provvedere, salvi sempre gli adempimenti
di legge e di statuto da effettuare nei
tempi e modi stabiliti. L'Assemblea Generale
si riunisce inoltre in seduta Straordinaria
ogni volta che se ne presenta la necessità:
in questo caso può essere anche convocata
su richiesta di almeno 1/10 degli aventi
diritto (art. 20 Cod. Civ.). Ogni iscritto
può rappresentare un solo altro iscritto.
I Consiglieri non possono rappresentare
nessuno, né farsi rappresentare. Ogni associato
ha diritto ad un solo voto, sia esso persona
fisica o giuridica, e può essere portatore
di una sola delega. Nessuno, in nessun caso
e per nessun motivo, può votare in vece
o su delega di altri, alle elezioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 9 - DELIBERAZIONI
Le Assemblee sono valide in prima convocazione
se sono presenti la maggioranza assoluta
degli aventi diritto (cioè i soli associati
attivi), ed in seconda convocazione se sono
presenti almeno 1/3 dei medesimi. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti, facendo tante votazioni per appello
nominale e palese quanti sono gli argomenti
posti all'Ordine del Giorno che devono essere
deliberati. Tutte le deliberazioni riguardanti
le persone devono invece sempre essere prese
a scrutinio segreto. Gli astenuti non si
contano tra i votanti. Le Assemblee aventi
ad oggetto l'elezione del Consiglio non
hanno seconda convocazione. Le Assemblee
aventi ad oggetto l'esame degli interventi
di straordinaria amministrazione, e quelle
riguardanti l'approvazione di eventuali
modifiche statutarie richiedono sia presenza
che maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto,
e parimenti non hanno seconda convocazione.
Nelle Assemblee aventi ad oggetto l'esame
e l'approvazione dei Bilanci o le responsabilità
dei Consiglieri, gli stessi non hanno voto
(art. 21 Cod. Civ).
ART.
10 - ELEZIONI
L'elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione
ha luogo nel quadrimestre precedente la
fine del mandato in corso, mediante votazione
segreta su schede appositamente predisposte.
Come precisato dall’ultimo comma dell’articolo
8 del presente statuto, nessuno, in nessun
caso e per nessun motivo, può votare in
vece o su delega di altri. Tutti gli associati
in regola con la “quota associativa” possono
essere eletti, è quindi vietato presentare
“liste elettorali”. Risulta eletto chi ha
ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna
carica. A tale scopo la votazione avviene
esprimendo preferenze su tante schede quante
sono le cariche da eleggere. Chi abbia ricevuto
voti ma non abbia ottenuto un numero di
preferenze tale da farlo eleggere, è incluso
di diritto nella graduatoria dei non eletti.
In caso di parità di voti per la stessa
carica, vi risulta eletto chi ha maggior
anzianità di iscrizione. In caso di parità
di anzianità di iscrizione, si deve procedere
ad una ulteriore votazione tra i due candidati
più votati. Se rimane la parità risulta
eletto il più anziano di età. Chi rinuncia
a ricoprire la carica per la quale é stato
votato, é incluso di diritto nella graduatoria
dei non eletti secondo la rispettiva carica,
ma dopo gli altri non eletti. Non possono
assolutamente sedere contemporaneamente
in Consiglio parenti ed affini fino al 6°
grado sia in linea retta che in linea collaterale
(art. 77 Cod. Civ.). Non sono inoltre eleggibili
tutti coloro che abbiano in corso rapporti
di interesse, a qualsiasi titolo, con l’Associazione.
Chi si viene a trovare in queste fattispecie,
se già eletto, resta temporaneamente sospeso
dalla sua funzione finché tale status dura,
ed è sostituito temporaneamente dal primo
dei non eletti, fino al risolversi della
situazione e comunque (se questa dovesse
protrarsi) fino e non oltre la scadenza
normale di mandato del Consiglio in carica.
ART. 11 - MANDATO
Il mandato di carica del Consiglio dura
tre anni ed ogni Consigliere può essere
sempre confermato nella carica ricoperta,
tenendo conto e contemperando sia l’avvicendamento
nelle cariche che la continuità dell’azione
associativa. Chi ha ricoperto la carica
di Presidente ha il titolo di Emerito con
diritto di partecipare alle riunioni del
Consiglio con funzioni consultive. Se una
carica del Consiglio diviene vacante durante
il mandato, questa va subito reintegrata;
- assegnandola con apposita ratifica consiliare,
seguendo l'elenco dei non eletti, se ci
furono dei non-eletti; - facendola votare
all'assemblea, appositamente convocata in
via straordinaria, se non ci furono dei
non-eletti o se il Consiglio non ratificò
l’assegnazione delle cariche vacanti ai
non eletti di cui al punto precedente. Il
mandato di carica del Consiglio o del/i
Consigliere/i eletto/i durante il corso
del mandato dura limitatamente al periodo
che intercorre fino alla scadenza normale
del mandato. L'elezione del/dei Consigliere/i
da reintegrare deve riguardare solo la/le
carica/he vacante/i e non può riguardare
o servire a nessun'altra ridistribuzione
di cariche. Se a causa di oggettive difficoltà
interne all’organo esecutivo non é possibile
reintegrare in questo modo il Consiglio,
o se le cariche vacanti lo hanno ridotto
a meno della metà dei suoi componenti, devono
essere convocate nuove elezioni per rinnovare
tutto il Consiglio. La mancata osservanza
delle disposizioni di cui sopra provoca
l'automatica decadenza di tutto il Consiglio,
salve le responsabilità dei Consiglieri
per gli atti o le omissioni d'atti del loro
ufficio. Per poter validamente insediare
l’organo esecutivo, ad ogni “passaggio di
consegne” il Consiglio uscente deve stilare
e trasmettere, ed il Consiglio entrante
deve ricevere (previa sottoscrizione di
ricevuta di avvenuta trasmissione) copia
originale: - del dettagliato Inventario
di tutti i beni dell’Associazione; - dell’elenco
completo dei documenti (sia correnti che
d’archivio) del sodalizio; - della rendicontazione
particolareggiata della contabilità; - della/e
lista/e, carte, atti, registri, e tutto
quant’altro sia connesso alla gestione dell’Associazione
stessa, Tutti i sopraelencati documenti
devono essere rivisti ed aggiornati periodicamente,
sia durante e sia alla fine di ogni mandato.
ART. 12 - ORGANO
ESECUTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo
eletto dall’Assemblea, composto:
- da un Presidente che è il legale rappresentante
dell’Associazione;
- da un numero di componenti non inferiore
a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea
Generale in funzione delle realtà rappresentate
in seno all’Associazione stessa;
- dal Direttore del Comitato Internazionale
storico-scientifico per gli Studi su San
Rocco. Alle riunioni del Consiglio Direttivo
partecipano inoltre, con funzioni consultive;
- il rappresentante dell’ “Association Internationale
Saint Roch de Montpellier”
- il rappresentante dell'Arciconfraternita
Scuola Grande di San Rocco di Venezia,
entrambi nominati dai rispettivi sodalizi
di appartenenza, all'espresso scopo di mantenere
paritari rapporti e sinergie con l’Associazione
italiana, ciascuno per il proprio ambito
d'azione.
Data l’ispirazione religiosa dell’Associazione,
il Consiglio Direttivo si avvale dell’assistenza
spirituale di un sacerdote o di un religioso
individuato tra coloro che seguono attività
pastorali rocchiane. Il Consiglio provvede
al proprio interno - se necessario- a designare
le mansioni di Vice-Presidente, di Segretario
e di Tesoriere. Indipendentemente da mansioni
specifiche che vengano loro affidate, queste
figure coadiuvano comunque il Presidente
in quanto Consiglieri, salva, se del caso,
la surrogazione (solo temporanea e definita)
del Vice-Presidente nelle funzioni del Presidente
in caso di necessità od impedimento gravi
ed inderogabili di quest’ultimo, ferme restando
le procedure per la reintegrazione dei componenti
il Consiglio previste dal comma 3 dell’articolo
11 del presente statuto. Tutte le cariche
ed incarichi cessano per morte, dimissione,
impossibilità o revoca, salve le responsabilità
civili, penali e canoniche (se e per quanto
queste ultime possano occorrere e siano
applicabili), e relative sanzioni, cui i
membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione
e gli incaricati possono andare incontro
a causa di colpa o dolo nel compimento delle
loro mansioni. Dalle cariche ed incarichi
si decade, inoltre, per negligenza conclamata
ed accertata, nell’esercizio delle stesse.
Nessun operato associativo è valido se le
relative carte non sono firmate sempre congiuntamente
dal Presidente e da chi segue la pratica
in ragione del suo ufficio o delle mansioni
attribuitegli.
ART. 13 - COMPITI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta di:
A) provvedere a realizzare tutti gli atti
deliberati dall’Assemblea Generale;
B) tutelare il nome, la natura, il simbolo
e l’attività dell’Associazione stessa da
eventuali realtà che -emulandola indebitamente-
inducono confusione sulle sue identità e
obiettivi;
C) mettere in condizione tutti gli iscritti
e tutte le Sezioni dell’Associazione di
partecipare alla vita ed alle attività associative
ma anche di rilevare l’esistenza o il venir
meno dei requisiti di iscrizione, sottoponendoli
alla valutazione dell’Assemblea Generale;
D) sorvegliare sul buon andamento, in particolare
di quello amministrativo-gestionale, dell’Associazione,
facendo dirimere le eventuali controversie
verificatesi;
E) curare l'osservanza dello Statuto e del
relativo Regolamento attuativo, e di promuoverne
periodicamente la revisione, e le riforme
qualora si rendano necessarie;
F) assegnare -se necessario-
i compiti di Vice-Presidente, di Segretario
e di Tesoriere, e di designare temporaneamente
cariche vacanti nonché incarichi straordinari
per l’espletamento di atti particolari e
definiti;
G) tenere istituzionalmente i rapporti e
provvedere a corrispondere alle iniziative
indette dagli altri enti con cui l’Associazione
è o viene ad essere in rapporto;
H) proporre annualmente all’Assemblea Generale
gli interventi e la relativa destinazione
dei fondi per le attività associative.
I) nominare il Direttore del Comitato Internazionale
storico-scientifico per gli Studi su San
Rocco, tra chi presenti adeguati requisiti
in questo campo, tenuto conto che questa
carica non è soggetta alla durata di mandato
del Consiglio dell’Associazione, salva restando
la sostituzione del Direttore del Comitato
suddetto per morte, impedimento, dimissioni
o allontanamento per comportamento negativo;
In via straordinaria od urgente il Consiglio
può compiere ogni altra funzione o provvedimento
e deliberare per le situazioni che non trovassero
altrimenti adeguata definizione, salvo chiedere
al più presto all'Assemblea la ratifica
delle decisioni prese, a pena di responsabilità
degli amministratori che compiono invalidamente
gli atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione,
salvo restando che ogni nuova proposta od
iniziativa, da chiunque provenga, deve essere
preliminarmente presentata all'Assemblea
per la sua approvazione. Per l'attività
svolta, tutti i componenti il Consiglio
Direttivo non percepiscono alcun compenso,
salvo il rimborso delle eventuali spese
sostenute in ragione di atti previamente
deliberati, da attuare in nome dell’Associazione.
Nessun rimborso -a nessun titolo- è previsto
a singoli membri dell’Associazione per atti
compiuti individualmente, dei quali sono
personalmente responsabili. Il Consiglio
Direttivo si riunisce ordinariamente due
volte all'anno e straordinariamente ogni
qualvolta il Presidente lo giudichi necessario
o ne sia fatta richiesta scritta da almeno
1/3 dei suoi membri. La convocazione -nella
quale devono essere indicati gli argomenti
da trattare- è fatta dal Presidente nel
modo più certo e tempestivo, con un preavviso
di almeno otto giorni. Le adunanze del Consiglio
Direttivo sono valide se è presente la maggioranza
dei suoi componenti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta, a votazione
palese. Sono a tutti gli effetti valide
le convocazioni per via telematica e le
sedute fatte in videoconferenza, purché
il Presidente ed un Consigliere si trovino
personalmente presenti e riuniti assieme
nello stesso luogo fisico dove si trova
lo strumento elettronico da cui parte e
viene gestita la riunione. I verbali delle
relative deliberazioni devono essere trascritti
in ordine cronologico su apposito registro
e devono essere sottoscritti dal Presidente
e dal Consigliere verbalizzante.
ART. 14 - ESTINZIONE
Qualora divenga impossibile attuare gli
scopi statutari, o l’Associazione venga
sciolta per qualunque altra seria causa
oggettiva, o non sia più presente il numero
minimo di associati effettivi di cui al
penultimo comma dell’articolo 4 del presente
statuto senza che si possano reintegrare,
il suo patrimonio residuo verrà devoluto
ad obiettivi di utilità sociale secondo
le disposizioni di legge, preferibilmente
affini a quelli perseguiti dall’Associazione
Nazionale San Rocco Italia, ivi compresa
-per attuarli- l’eventuale costituzione
di una nuova organizzazione simile. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da apposita Assemblea straordinaria, alla presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati effettivi, e si svolge in due fasi:
1) deve essere convocata una prima Assemblea quale espresso “momento di riflessione” per valutare tutte le possibili sorti dell’Associazione, ivi compreso il suo auto-commissariamento o la richiesta di commissariamento (fermo restando che il Commissario ha come vincolo di mandato di provare innanzitutto a ricostituire l'Associazione entro i termini assegnatigli) ;
2) trascorso poi almeno un trimestre da questa Assemblea (o rimesso infruttuosamente il mandato da parte del Commissario), deve esser riconvocata una nuova Assemblea Generale per procedere, con le medesime modalità di cui al comma precedente, agli adempimenti di estinzione e per provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Dette Assemblee ovviamente non hanno seconda convocazione in cui si possa deliberare a maggioranza semplice, né può essere conferita nessuna delega di partecipazione o voto.
ART. 15 - NORME
ATTUATIVE E FINALI
Il Comitato Internazionale storico-scientifico
per gli Studi su San Rocco è retto da Regolamento
proprio, salva da una parte la sua autonomia
scientifica e funzionale e salve d’altra
parte le indicazioni che gli pervengono
dall’Associazione Nazionale San Rocco Italia
di cui è emanazione fermo restando, che,
in quanto emanazione dell’Associazione stessa,
il Comitato non può assumere direttamente
od autonomamente posizioni contrastanti
o svincolate dai fini di essa. Per tutto
quanto non contemplato nel presente statuto,
si intendono espressamente richiamate le
norme del Codice Civile e delle leggi generali
e speciali in materia.
ART. 16 - NORME
TRANSITORIE
L’attuale natura giuridica civile dell’Associazione
è quella di associazione di carattere privato,
non civilmente riconosciuta, disciplinata
dalle norme del libro I, titolo II, del
Cod. Civ., salva la facoltà di richiedere
il riconoscimento della sua personalità
giuridica ai sensi dell’art. 12 del Cod.
Civ.-. L’attuale natura giuridica religiosa
dell’Associazione è quella di associazione
di laici di carattere privato (Canone 321
e seguenti del Codice di Diritto Canonico),
non ancora avente statuto approvato né ancora
eretta con Decreto dell’Autorità Ecclesiastica,
salva la facoltà di richiedere l’approvazione
del suo statuto ed il riconoscimento canonico
ai sensi dei Canoni 322 e 299 comma 3 del
Codice di Diritto Canonico. Una volta che queste si siano ottenute, non è necessario modificare lo statuto per recepirle.