Articolo 1 - Denominazione, caratteristiche e sede
E’ costituita in Sarmato, via Aldo Moro 22, l’associazione denominata «ASSOCIAZIONE ITALIANA SAN ROCCO DI MONTPELLIER», la cui sede legale, con apposita deliberazione, può essere liberamente spostata sul territorio nazionale.
L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale della sua attività è il volontariato. Essa si configura come «associazione di promozione sociale» e culturale, ai sensi della Legge 383/2000.
Può aderire all’Associazione chiunque sia interessato, a qualunque titolo, alle sue attività, senza discriminazioni di ordine sociale, politico, religioso, culturale, di sesso o di razza.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura; la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati; l’obbligatorietà del rendiconto. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Articolo 2 - Scopo
Nel pieno rispetto delle finalità di promozione sociale che qualificano la sua fisionomia, l’Associazione intende perseguire, in linea di principio, i seguenti scopi:
· Promuovere una corretta e adeguata conoscenza della figura di San Rocco, in tutti i suoi aspetti umani, religiosi, culturali e sociali, con le iniziative ritenute volta per volta più consone ed opportune.
· Promuovere, in particolare, lo studio, in termini storico-scientifici, della figura di San Rocco e di ogni caratterizzazione ad essa connessa, tramite un apposito «CENTRO STUDI ROCCHIANO», che svolgerà in via prevalente attività editoriale – sia in senso ‘tradizionale’ che informatico, ovviamente senza scopo di lucro – nonchè le più svariate tipologie di iniziative culturali (convegni, conferenze, eccetera).
· Collaborare attivamente con le associazioni ed enti di similare connotazione, o con quelli comunque interessati alle finalità dell’Associazione, per ogni iniziativa utile al perseguimento degli scopi statutari.
· Svolgere ed organizzare altre attività, anche se non espressamente indicate nel presente statuto, purchè in linea con le caratteristiche e le finalità dell’Associazione.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
Sono considerati «associati» tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione; sarà cura dell’Associazione predisporre ed aggiornare un apposito Registro degli Associati.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato, e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi né rivalutata.
Articolo 5 - Diritti degli associati
Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza degli associati
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
· Dimissione volontaria.
· Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa.
· Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento riguarderà l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
La radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
· L’Assemblea Generale degli associati.
· Il Presidente.
· Il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Assemblea
L’Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati; le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati – in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta – che ne propongono altresì l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua; avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Compiti dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’Assemblea:
· Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione.
· Approvare i regolamenti sociali.
· Nominare gli organi direttivi dell’Associazione.
· Valutare, su indicazione del Consiglio Direttivo, le questioni relative allo status degli associati.
Inoltre, essa ha competenza su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nelle prerogative dell’Assemblea straordinaria, e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
Articolo 11 - Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e potranno deliberare con il voto dei presenti (ad eccezione delle assemblee aventi ad oggetto l'elezione del Consiglio, che non hanno seconda convocazione).
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo preferibilmente con lettera raccomandata, spedita agli associati almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
· Approvazione e modifica dello Statuto sociale.
· Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
· Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti che viene stabilito dall’Assemblea, fino ad un massimo di undici. L’elezione spetta all’Assemblea stessa, nel quadrimestre precedente la fine del mandato in corso.
Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito; eventuali rimborsi spese sono ammissibili solo in ragione di atti previamente deliberati, da attuare in nome dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, il direttore del «Centro Studi Rocchiano», ed i rappresentanti dell’«Association Internationale Saint Roch» di Montpellier e della «Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco» di Venezia, entrambi nominati dai rispettivi sodalizi di appartenenza.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione nonché dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Decadenza delle cariche
Tutte le cariche cessano per morte, dimissione, impossibilità o revoca, nonché per negligenza conclamata ed accertata, nell’esercizio delle stesse.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea degli associati per surrogare i posti vacanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto, e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne abbiano fatto richiesta almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, con congruo preavviso.
Sono a tutti gli effetti valide le sedute per via telematica o in videoconferenza.
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
· Deliberare sulle domande di ammissione degli associati.
· Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea.
· Fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati.
· Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati.
· Adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati, qualora si dovessero rendere necessari, e sottoporli alla definitiva approvazione dell’Assemblea.
· Nominare il Direttore del «Centro Studi Rocchiano», scegliendolo tra persone che presentino adeguati requisiti in materia storica e culturale.
· Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea.
Articolo 17 - Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Essi devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’Assemblea, che all’ordine del giorno deve espressamente prevederne la discussione.
18 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 19 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e nelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; in qualità di tesoriere, cura l’amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 21 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 22 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili legittimamente pervenuti, nonché da tutte le altre eventuali entrate derivanti da:
· Quote sociali degli associati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
· Contributi di Enti pubblici, di Organismi internazionali, di Fondazioni private.
· Erogazioni liberali da parte di associati, persone private o terzi.
· Eredità, donazioni, legati.
· Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I fondi così raccolti saranno esclusivamente impegnati per gli scopi associativi, escluso ogni vantaggio patrimoniale per gli associati o per altre persone; anche gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto e differito, tra gli associati, ma devono essere impiegati per le attività connesse agli scopi statutari.
Articolo 23 - Sezioni
L’Associazione potrà costituire proprie Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati, o tra gli associati stessi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo – con funzioni di Presidente – dagli arbitri stessi (o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di competenza).
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto; in difetto, l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di competenza.
L’arbitrato si concretizzerà, in linea di principio, nel comune ove l’Associazione ha la propria sede legale. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Per eventuali problematiche procedurali, si farà riferimento alle norme di legge relative all’arbitrato.
Articolo 25 - Scioglimento
L’Associazione deve essere sciolta se diventi impossibile attuare gli scopi statutari, o per sopravvenute serie, gravi ed eccezionali cause oggettive.
La richiesta di convocazione di una Assemblea Generale straordinaria, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
Analogamente, lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno 4/5 degli associati, esprimenti ognuno un solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio; esso avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e del Codice Civile.
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