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Associazione San Rocco Italia | Statuto

PARTE PRIMA - STRUTTURA


ART. 1 - COSTITUZIONE, NATURA, SEDE

È costituita, tra chi vi aderisce, l’associazione denominata “Associazione Nazionale San Rocco Italia”, avente la propria sede legale in 29010 Sarmato (PC) - via Fontana (Casa di San Rocco), sede che, per fondati motivi logistici, può essere liberamente spostata sul territorio nazionale, con apposita deliberazione. L’Associazione ha durata illimitata, è apolitica, non ha finalità di lucro ed ha ordinamento democratico. Essa si configura come associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 è regolata dalle norme civili, pur presentando una ispirazione religiosa cristiana che le deriva dalla figura del suo Santo Titolare e Patrono. Per le sue caratteristiche, l'Associazione è dunque aperta all'adesione di chiunque sia interessato, a qualunque titolo, alle sue attività - come meglio precisato nel successivo art. 4 - senza discriminazioni di ordine sociale, politico, religioso, culturale, di sesso o di razza. Possono essere attivate Sezioni dell’Associazione stessa sul suolo nazionale od in altre Nazioni dove vi siano italiani, per una più capillare presenza ed immediatezza di azione sul territorio od in specifici contesti sociali. Ogni Sezione si doterà di appositi Statuto e Regolamento interno di gestione, tenuto conto delle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento attuativo, che ogni Sezione è tenuta ad accettare e recepire per poter venire validamente aggregata all’Associazione Nazionale. L’Associazione Nazionale è aggregata all’ “Association Internationale Saint Roch” che ha sede in Montpellier (France).


ART. 2 - SCOPI
In relazione alla sua attività di promozione sociale e di solidarietà essa è tenuta all’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Sono suoi scopi:
1) far conoscere, riscoprire, riattualizzare dove si è devitalizzata, e diffondere l’autentica figura di San Rocco, i suoi carisma, messaggio ed esempio, sia sul piano sociale e culturale, che negli aspetti concernenti l’ispirazione religiosa dell’Associazione, con iniziative idonee al tempo ed al luogo, cercando di vivere e far vivere questi aspetti in tutti gli ambiti dove è possibile presentarli e/o proporli;
2)incentivare lo studio della figura di San Rocco e delle espressioni (vita, leggenda, arte, genuina religiosità popolare, cultura materiale, ecc.) che da essa scaturiscono, istituendo all’interno dell’Associazione stessa un apposito “Comitato Internazionale storico-scientifico per gli Studi su San Rocco” ; e svolgendo in via prevalente attività editoriale, segnatamente con la pubblicazione di una propria rivista specialistica e la gestione in proprio di un portale Internet, entrambi a diffusione ed accesso gratuiti;
3) favorire l’incontro, lo scambio e l’armonizzazione di realtà ed esperienze tra tutti coloro -persone o enti- che si riconoscono nella figura del Santo Taumaturgo di Montpellier e fornire loro, se del caso, consulenza ed assistenza finalizzate a questo obiettivo;
4) svolgere attività di promozione e solidarietà sociale, e coordinare le azioni caritative assunte in funzione delle attività solidali indicate;
5) gestire e sostenere - assieme ed in accordo con l’Association Internationale Saint Roch di Montpellier e possibili altri idonei soggetti compartecipanti, di volta in volta debitamente individuati, gli scambi, cammini, progetti, atti, ecc. tra la Francia, l’Italia, ed altre nazioni in cui vi siano italiani o comunque culto rocchiano e relativi flussi e/o vie di pellegrinaggio, e la presenza italiana alle manifestazioni organizzate in Francia o in altre nazioni di volta in volta individuate;
6) creare sinergie assieme all’Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco in Venezia ed in accordo con essa, a favore dei sodalizi simili diffusi nell’intero mondo cattolico, salvi i rispettivi ordinamenti di pertinenza delle due fattispecie di associazione;
7) realizzare periodicamente il proprio Congresso nonché altri convegni, concorsi, incontri ed eventi finalizzati sia alla ricerca socio-culturale che a quella etico-spirituale connessa con l’ispirazione cristiana dell’associazione;
8) costituire - almeno per i propri aderenti - punto di riferimento e di confederazione non occasionali per il perseguimento e la tutela dei fini comuni associativi, e far sviluppare relazioni d’amicizia e spirito associativo tra i membri dell’Associazione stessa e coloro che entrano in contatto con essa, coordinando tutti questi aspetti tra di loro e con i soggetti terzi con cui l’Associazione interagisce e/o sviluppa sinergie;
9) fornire patrocinio all’organizzazione (od anche assumere direttamente l’organizzazione) di tutti quegli eventi che hanno per oggetto - in tutto o in parte - la figura, l’opera, l’esempio ed i riflessi “sul campo” di San Rocco di Montpellier (sia a carattere nazionale che internazionale);
10) gestire gli spazi e gli eventi consoni per la propria attività;
11) svolgere ed organizzare altre attività di promozione sociale, anche se non specificamente ancora individuate nel contesto del presente statuto, finalizzate al perseguimento dei propri scopi.
Tutte le attività descritte sono svolte nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
Ogni sostanziale modifica delle finalità e delle attività associative comporta la revisione della fisionomia giuridica dell’Associazione.


ART. 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione -da cui essa trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività- è costituito dai beni mobili ed immobili legittimamente pervenuti, nonché da tutte le altre eventuali entrate derivanti da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni, legati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti od istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; - contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e di terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. I fondi così raccolti saranno esclusivamente impegnati per gli scopi associativi, escluso ogni vantaggio patrimoniale per gli associati o per gli altri partners. Gli scopi associativi costituiscono vincolo di destinazione dei fondi. Anche gli utili ed avanzi di gestione non devono essere tesaurizzati e non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto e differito tra gli associati ma devono essere impiegati nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione provvede annualmente e sistematicamente a devolvere i suoi fondi -secondo un piano di riparto preventivamente individuato e deliberato- per sostenere il conseguimento dei suoi scopi, con la precisazione che i fondi verranno raccolti distinguendo tra quelli per l’attività di promozione e solidarietà sociale, e quelli per la gestione associativa: tale destinazione di fondi non può essere modificata, tenuto conto della volontà degli offerenti, degli scopi da raggiungere e delle delibere assembleari prese a seguito ed in funzione di tali indicazioni. L'esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il suo rendiconto è reso pubblico mediante comunicazione scritta a tutti gli interessati, da effettuarsi entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio.


PARTE SECONDA – PARTECIPAZIONE


ART. 4 - ASSOCIATI EFFETTIVI
Possono far parte dell’Associazione, che con grato animo è disposta ad accoglierle: 1) persone fisiche che godano di indiscutibili onorabilità e reputazione, interessate alle attività associative sia a motivo dell’ispirazione religiosa del sodalizio che per qualunque altra motivazione verso le sue diverse attività, come espresso dal comma 3 dell’articolo 1 del presente Statuto, e 2) persone giuridiche private senza scopo di lucro od economico, le quali tutte perseguano od intendano perseguire, condividere e sostenere scopi comuni o affini a quelli dell’Associazione, secondo la realtà che rappresentano. La domanda di adesione all’Associazione va presentata personalmente dall’interessato ed è soggetta al vaglio del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Coloro che (previa positiva istruttoria della domanda di adesione) assumono l'impegno del servizio nelle opere dell’Associazione ne divengono associati effettivi; essi costituiscono il corpo organico-funzionale dell'Associazione, di cui posseggono tutti i relativi diritti e doveri, e partecipano all'Assemblea con voce deliberativa e voto attivo e passivo. L’adesione all’Associazione è gratuita, tuttavia, funzionalmente all’individuazione degli associati, si intende associato effettivo chi dimostra la sua partecipazione non da “semplice spettatore” ad almeno una iniziativa associativa annuale, e la sostiene sia con oblazione in denaro che con altre forme personali o reali di sussidio, da valere come quota associativa annuale. L’Associazione potrà fissare una quota minima di adesione o raccolte straordinarie di fondi per finanziare le proprie attività: in questo caso, ai fini deliberativi assembleari, si intenderà quindi in regola con l’adesione chi avrà provveduto almeno in tal senso, secondo quanto fissato dall’Associazione stessa, salvo restando chi provveda a tale adempimento attraverso le forme di adesione e sostegno previste dal comma precedente. La qualifica di associato si desume dal Registro degli Associati tenuto dall’Associazione nonchè dall’apposito documento di adesione (da rimettere all’interessato) aggiornato annualmente in base ai riscontri effettuati dal Consiglio tenendo conto di quanto disposto dal precedente comma. Anche i riconoscimenti ed i titoli onorifici di cui agli articoli 5 et 6 di cui infra, del presente statuto, devono essere attestati nella stessa maniera. La qualità di associato non è in alcun modo trasmissibile ad eredi del titolare od a suoi aventi causa, per nessun motivo, sia inter vivos che mortis causa (art. 24, § 1, Cod. Civ.), così come non sono trasmissibili le cariche o gli incarichi ricoperti, od i riconoscimenti onorifici ricevuti. L’eventuale quota associativa non è rivalutabile. Se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato, ogni associato può sempre recedere dall’Associazione, purché lo comunichi per iscritto con un debito preavviso (art. 24, § 2, Cod. Civ.), motivando, per quanto possibile, la sua decisione. Tuttavia gli amministratori non possono arbitrariamente dimettersi con effetto immediato, ché se dalla loro dimissione deriva danno all’Associazione, sono tenuti al risarcimento. Ai fini della sua esistenza, l’Associazione resta validamente costituita e capace di operare finché ne fanno parte un numero di associati effettivi pari ad almeno il doppio più uno dei Consiglieri. In questa computazione non si include chi è solo “associato onorario” o “sostenitore” dell’Associazione. Gli associati effettivi che perdono o revocano le qualità o requisiti richiesti, non possono far parte dell’Associazione Nazionale e ne vengono dimessi previa ratifica da parte dell’Assemblea Generale dell’Associazione, salva la facoltà, per i destinatari di tale provvedimento, di appellarsi alla stessa Assemblea Generale. Questa procedura si applica anche per revocare l’aggregazione delle Sezioni locali all’Associazione Nazionale.


ART. 5 - RICONOSCIMENTI
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella realizzazione dei fini e delle opere associativi, il Consiglio, e solo esso, in modo collegiale (mai su proposta di singoli suoi componenti) può conferire (anche su proposta dell'Assemblea o di altri organi, comunque mai a seguito di iniziative personali) riconoscimenti “ad personam" -aventi esclusivo carattere morale- ad iscritti all’Associazione distintisi per esemplarità nell’esercizio degli obiettivi associativi stessi, od assegnare il titolo di “associato onorario” agli Amici di San Rocco (ossia a persone che non fanno parte dell’Associazione ma che hanno con essa particolare legame o benemerenza). Tutto ciò deve avvenire previa apposita delibera motivata, ratificata dall'Assemblea. Il conferimento di distinzioni non dà assolutamente nessuna prerogativa speciale né nessun diritto di far automaticamente parte del Consiglio o di restarne membro a vita, né diritto di voto deliberativo, nonostante qualsiasi fattispecie contraria. Il conferimento della qualifica di associato onorario non dà parimenti assolutamente nessuna prerogativa speciale né nessun diritto di far parte dell’Associazione come iscritto effettivo, e non conferisce alcun diritto di voto.


ART. 6 – SOSTEGNO
Coloro che manifestano di non voler assumere gli impegni né di partecipare regolarmente alla vita associativa ma si fanno dovere di sostenerne le attività e l'azione col loro contributo morale e materiale ne divengono sostenitori; date però le loro limitazioni, non possono ovviamente essere qualificati come associati effettivi né votare ed essere eletti alle cariche di Consiglio e (salvo il diritto di esprimersi su ciò che li riguarda direttamente) nelle Assemblee hanno solo voce consultiva. L’Associazione da parte sua intende collaborare, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, anche con istituzioni pubbliche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti locali) e private che vogliano, attraverso forme di compartecipazione, sostenere iniziative e programmi interdisciplinari realizzati nel perseguimento delle attività statutarie.


PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE


ART. 7 - ORGANO DELIBERATIVO E SUOI COMPITI
L'Assemblea Generale é il supremo organo deliberativo dell’Associazione. I suoi compiti sono:
A) discutere tutte le iniziative ed i programmi della vita associativa, e deliberare circa i modi ed i tempi della loro realizzazione;
B) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, che devono quindi essere resi pubblici agli associati (il mancato adempimento di queste disposizioni richiama i Consiglieri alle loro responsabilità e rende invalido il Bilancio finché non é approvato nei modi di legge e di Statuto);
C) eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione votandone i nominativi tra tutti gli associati effettivi in regola con la loro adesione associativa;
D) valutare, su indicazione del Consiglio, tutte le situazioni riguardanti lo status degli iscritti come indicato dall’ultimo comma dell’articolo 4 del presente statuto;
E) esaminare tutti gli atti e gli interventi di straordinaria amministrazione e deliberare in proposito;
F) approvare annualmente gli interventi socio-caritativi e la relativa destinazione dell’apposita parte dei fondi associativi, proposta dal Consiglio;
G) approvare eventuali modifiche statutarie, salvo non siano già operanti per legge;
H) deliberare, in generale, in tutt¹e le materie di sua competenza.


ART. 8 - CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI
L'Assemblea Generale é convocata con un preavviso di almeno 1 mese, mediante comunicazione debitamente firmata dal Presidente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione nonché degli argomenti da trattare, inviata ad ogni associato effettivo per via cartacea od informatica. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta l'anno, tenuto conto dei seguenti adempimenti: - che entro il primo quadrimestre dell’anno devono essere discussi ed approvati tutti i programmi e bilanci consuntivi dell'anno precedente, e che - al massimo entro l’ultimo quadrimestre dell’anno devono essere discussi ed approvati tutti i programmi e bilanci preventivi dell'anno successivo. Per agevolare la partecipazione degli iscritti, le Assemblee si tengono di norma in concomitanza con una manifestazione associativa (convegni, concorsi, incontri, ecc.). Luogo e data di riunione, ed ordine di esame dei punti all’O.d.G. possono essere modificabili in funzione delle contingenze cui provvedere, salvi sempre gli adempimenti di legge e di statuto da effettuare nei tempi e modi stabiliti. L'Assemblea Generale si riunisce inoltre in seduta Straordinaria ogni volta che se ne presenta la necessità: in questo caso può essere anche convocata su richiesta di almeno 1/10 degli aventi diritto (art. 20 Cod. Civ.). Ogni iscritto può rappresentare un solo altro iscritto. I Consiglieri non possono rappresentare nessuno, né farsi rappresentare. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, sia esso persona fisica o giuridica, e può essere portatore di una sola delega. Nessuno, in nessun caso e per nessun motivo, può votare in vece o su delega di altri, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione.


ART. 9 - DELIBERAZIONI
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto (cioè i soli associati attivi), ed in seconda convocazione se sono presenti almeno 1/3 dei medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, facendo tante votazioni per appello nominale e palese quanti sono gli argomenti posti all'Ordine del Giorno che devono essere deliberati. Tutte le deliberazioni riguardanti le persone devono invece sempre essere prese a scrutinio segreto. Gli astenuti non si contano tra i votanti. Le Assemblee aventi ad oggetto l'elezione del Consiglio non hanno seconda convocazione. Le Assemblee aventi ad oggetto l'esame degli interventi di straordinaria amministrazione, e quelle riguardanti l'approvazione di eventuali modifiche statutarie richiedono sia presenza che maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, e parimenti non hanno seconda convocazione. Nelle Assemblee aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione dei Bilanci o le responsabilità dei Consiglieri, gli stessi non hanno voto (art. 21 Cod. Civ).

ART. 10 - ELEZIONI
L'elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione ha luogo nel quadrimestre precedente la fine del mandato in corso, mediante votazione segreta su schede appositamente predisposte. Come precisato dall’ultimo comma dell’articolo 8 del presente statuto, nessuno, in nessun caso e per nessun motivo, può votare in vece o su delega di altri. Tutti gli associati in regola con la “quota associativa” possono essere eletti, è quindi vietato presentare “liste elettorali”. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna carica. A tale scopo la votazione avviene esprimendo preferenze su tante schede quante sono le cariche da eleggere. Chi abbia ricevuto voti ma non abbia ottenuto un numero di preferenze tale da farlo eleggere, è incluso di diritto nella graduatoria dei non eletti. In caso di parità di voti per la stessa carica, vi risulta eletto chi ha maggior anzianità di iscrizione. In caso di parità di anzianità di iscrizione, si deve procedere ad una ulteriore votazione tra i due candidati più votati. Se rimane la parità risulta eletto il più anziano di età. Chi rinuncia a ricoprire la carica per la quale é stato votato, é incluso di diritto nella graduatoria dei non eletti secondo la rispettiva carica, ma dopo gli altri non eletti. Non possono assolutamente sedere contemporaneamente in Consiglio parenti ed affini fino al 6° grado sia in linea retta che in linea collaterale (art. 77 Cod. Civ.). Non sono inoltre eleggibili tutti coloro che abbiano in corso rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l’Associazione. Chi si viene a trovare in queste fattispecie, se già eletto, resta temporaneamente sospeso dalla sua funzione finché tale status dura, ed è sostituito temporaneamente dal primo dei non eletti, fino al risolversi della situazione e comunque (se questa dovesse protrarsi) fino e non oltre la scadenza normale di mandato del Consiglio in carica.


ART. 11 - MANDATO
Il mandato di carica del Consiglio dura tre anni ed ogni Consigliere può essere sempre confermato nella carica ricoperta, tenendo conto e contemperando sia l’avvicendamento nelle cariche che la continuità dell’azione associativa. Chi ha ricoperto la carica di Presidente ha il titolo di Emerito con diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive. Se una carica del Consiglio diviene vacante durante il mandato, questa va subito reintegrata; - assegnandola con apposita ratifica consiliare, seguendo l'elenco dei non eletti, se ci furono dei non-eletti; - facendola votare all'assemblea, appositamente convocata in via straordinaria, se non ci furono dei non-eletti o se il Consiglio non ratificò l’assegnazione delle cariche vacanti ai non eletti di cui al punto precedente. Il mandato di carica del Consiglio o del/i Consigliere/i eletto/i durante il corso del mandato dura limitatamente al periodo che intercorre fino alla scadenza normale del mandato. L'elezione del/dei Consigliere/i da reintegrare deve riguardare solo la/le carica/he vacante/i e non può riguardare o servire a nessun'altra ridistribuzione di cariche. Se a causa di oggettive difficoltà interne all’organo esecutivo non é possibile reintegrare in questo modo il Consiglio, o se le cariche vacanti lo hanno ridotto a meno della metà dei suoi componenti, devono essere convocate nuove elezioni per rinnovare tutto il Consiglio. La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra provoca l'automatica decadenza di tutto il Consiglio, salve le responsabilità dei Consiglieri per gli atti o le omissioni d'atti del loro ufficio. Per poter validamente insediare l’organo esecutivo, ad ogni “passaggio di consegne” il Consiglio uscente deve stilare e trasmettere, ed il Consiglio entrante deve ricevere (previa sottoscrizione di ricevuta di avvenuta trasmissione) copia originale: - del dettagliato Inventario di tutti i beni dell’Associazione; - dell’elenco completo dei documenti (sia correnti che d’archivio) del sodalizio; - della rendicontazione particolareggiata della contabilità; - della/e lista/e, carte, atti, registri, e tutto quant’altro sia connesso alla gestione dell’Associazione stessa, Tutti i sopraelencati documenti devono essere rivisti ed aggiornati periodicamente, sia durante e sia alla fine di ogni mandato.


ART. 12 - ORGANO ESECUTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto:
- da un Presidente che è il legale rappresentante dell’Associazione;
- da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea Generale in funzione delle realtà rappresentate in seno all’Associazione stessa;
- dal Direttore del Comitato Internazionale storico-scientifico per gli Studi su San Rocco. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano inoltre, con funzioni consultive;
- il rappresentante dell’ “Association Internationale Saint Roch de Montpellier”
- il rappresentante dell'Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco di Venezia,
entrambi nominati dai rispettivi sodalizi di appartenenza, all'espresso scopo di mantenere paritari rapporti e sinergie con l’Associazione italiana, ciascuno per il proprio ambito d'azione.
Data l’ispirazione religiosa dell’Associazione, il Consiglio Direttivo si avvale dell’assistenza spirituale di un sacerdote o di un religioso individuato tra coloro che seguono attività pastorali rocchiane. Il Consiglio provvede al proprio interno - se necessario- a designare le mansioni di Vice-Presidente, di Segretario e di Tesoriere. Indipendentemente da mansioni specifiche che vengano loro affidate, queste figure coadiuvano comunque il Presidente in quanto Consiglieri, salva, se del caso, la surrogazione (solo temporanea e definita) del Vice-Presidente nelle funzioni del Presidente in caso di necessità od impedimento gravi ed inderogabili di quest’ultimo, ferme restando le procedure per la reintegrazione dei componenti il Consiglio previste dal comma 3 dell’articolo 11 del presente statuto. Tutte le cariche ed incarichi cessano per morte, dimissione, impossibilità o revoca, salve le responsabilità civili, penali e canoniche (se e per quanto queste ultime possano occorrere e siano applicabili), e relative sanzioni, cui i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione e gli incaricati possono andare incontro a causa di colpa o dolo nel compimento delle loro mansioni. Dalle cariche ed incarichi si decade, inoltre, per negligenza conclamata ed accertata, nell’esercizio delle stesse. Nessun operato associativo è valido se le relative carte non sono firmate sempre congiuntamente dal Presidente e da chi segue la pratica in ragione del suo ufficio o delle mansioni attribuitegli.


ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta di:
A) provvedere a realizzare tutti gli atti deliberati dall’Assemblea Generale;
B) tutelare il nome, la natura, il simbolo e l’attività dell’Associazione stessa da eventuali realtà che -emulandola indebitamente- inducono confusione sulle sue identità e obiettivi;
C) mettere in condizione tutti gli iscritti e tutte le Sezioni dell’Associazione di partecipare alla vita ed alle attività associative ma anche di rilevare l’esistenza o il venir meno dei requisiti di iscrizione, sottoponendoli alla valutazione dell’Assemblea Generale;
D) sorvegliare sul buon andamento, in particolare di quello amministrativo-gestionale, dell’Associazione, facendo dirimere le eventuali controversie verificatesi;
E) curare l'osservanza dello Statuto e del relativo Regolamento attuativo, e di promuoverne periodicamente la revisione, e le riforme qualora si rendano necessarie;
F) assegnare -se necessario- i compiti di Vice-Presidente, di Segretario e di Tesoriere, e di designare temporaneamente cariche vacanti nonché incarichi straordinari per l’espletamento di atti particolari e definiti;
G) tenere istituzionalmente i rapporti e provvedere a corrispondere alle iniziative indette dagli altri enti con cui l’Associazione è o viene ad essere in rapporto;
H) proporre annualmente all’Assemblea Generale gli interventi e la relativa destinazione dei fondi per le attività associative.
I) nominare il Direttore del Comitato Internazionale storico-scientifico per gli Studi su San Rocco, tra chi presenti adeguati requisiti in questo campo, tenuto conto che questa carica non è soggetta alla durata di mandato del Consiglio dell’Associazione, salva restando la sostituzione del Direttore del Comitato suddetto per morte, impedimento, dimissioni o allontanamento per comportamento negativo; In via straordinaria od urgente il Consiglio può compiere ogni altra funzione o provvedimento e deliberare per le situazioni che non trovassero altrimenti adeguata definizione, salvo chiedere al più presto all'Assemblea la ratifica delle decisioni prese, a pena di responsabilità degli amministratori che compiono invalidamente gli atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione, salvo restando che ogni nuova proposta od iniziativa, da chiunque provenga, deve essere preliminarmente presentata all'Assemblea per la sua approvazione. Per l'attività svolta, tutti i componenti il Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione di atti previamente deliberati, da attuare in nome dell’Associazione. Nessun rimborso -a nessun titolo- è previsto a singoli membri dell’Associazione per atti compiuti individualmente, dei quali sono personalmente responsabili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione -nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare- è fatta dal Presidente nel modo più certo e tempestivo, con un preavviso di almeno otto giorni. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. Sono a tutti gli effetti valide le convocazioni per via telematica e le sedute fatte in videoconferenza, purché il Presidente ed un Consigliere si trovino personalmente presenti e riuniti assieme nello stesso luogo fisico dove si trova lo strumento elettronico da cui parte e viene gestita la riunione. I verbali delle relative deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere verbalizzante.


ART. 14 - ESTINZIONE
Qualora divenga impossibile attuare gli scopi statutari, o l’Associazione venga sciolta per qualunque altra seria causa oggettiva, o non sia più presente il numero minimo di associati effettivi di cui al penultimo comma dell’articolo 4 del presente statuto senza che si possano reintegrare, il suo patrimonio residuo verrà devoluto ad obiettivi di utilità sociale secondo le disposizioni di legge, preferibilmente affini a quelli perseguiti dall’Associazione Nazionale San Rocco Italia, ivi compresa -per attuarli- l’eventuale costituzione di una nuova organizzazione simile. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da apposita Assemblea straordinaria, alla presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati effettivi, e si svolge in due fasi:
1) deve essere convocata una prima Assemblea quale espresso “momento di riflessione” per valutare tutte le possibili sorti dell’Associazione, ivi compreso il suo auto-commissariamento o la richiesta di commissariamento (fermo restando che il Commissario ha come vincolo di mandato di provare innanzitutto a ricostituire l'Associazione entro i termini assegnatigli) ;
2) trascorso poi almeno un trimestre da questa Assemblea (o rimesso infruttuosamente il mandato da parte del Commissario), deve esser riconvocata una nuova Assemblea Generale per procedere, con le medesime modalità di cui al comma precedente, agli adempimenti di estinzione e per provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Dette Assemblee ovviamente non hanno seconda convocazione in cui si possa deliberare a maggioranza semplice, né può essere conferita nessuna delega di partecipazione o voto.


ART. 15 - NORME ATTUATIVE E FINALI
Il Comitato Internazionale storico-scientifico per gli Studi su San Rocco è retto da Regolamento proprio, salva da una parte la sua autonomia scientifica e funzionale e salve d’altra parte le indicazioni che gli pervengono dall’Associazione Nazionale San Rocco Italia di cui è emanazione fermo restando, che, in quanto emanazione dell’Associazione stessa, il Comitato non può assumere direttamente od autonomamente posizioni contrastanti o svincolate dai fini di essa. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono espressamente richiamate le norme del Codice Civile e delle leggi generali e speciali in materia.


ART. 16 - NORME TRANSITORIE
L’attuale natura giuridica civile dell’Associazione è quella di associazione di carattere privato, non civilmente riconosciuta, disciplinata dalle norme del libro I, titolo II, del Cod. Civ., salva la facoltà di richiedere il riconoscimento della sua personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del Cod. Civ.-. L’attuale natura giuridica religiosa dell’Associazione è quella di associazione di laici di carattere privato (Canone 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico), non ancora avente statuto approvato né ancora eretta con Decreto dell’Autorità Ecclesiastica, salva la facoltà di richiedere l’approvazione del suo statuto ed il riconoscimento canonico ai sensi dei Canoni 322 e 299 comma 3 del Codice di Diritto Canonico. Una volta che queste si siano ottenute, non è necessario modificare lo statuto per recepirle.

 

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“Quod cum Rochus e multis in via scivisset percupide ad hospitale Aquependentis ubi pestifero morbo plerique gravabantur accurrit. Cuius hospitalis tutelam quidam nomine Vincentius habebat” (Anonimo latino, Acta breviora, 1483)



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